Art. 5 comma 1 del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del 4/12/2017.

Circolare n. 1 -2024 ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali

ARAN.REGISTRO UFFICIALE.0008736.20-11-2024 11.01.U.

 

Direzione Contrattazione 1
Circolare n. 1/2024

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001
Loro indirizzi pec

OGGETTO: Art. 5 comma 1 del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra leassociazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione
del 4/12/2017, come integrato dall’art.1, comma 2 dell’analogo CCNQsottoscritto il 30/11/2023

Il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacalirappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritto in data 30/11/2023 ha
aggiunto un periodo al comma 1 dell’art. 5 (Diritto di affissione) dell’analogo CCNQ del4/12/2017, prevedendo che le amministrazioni forniscano ai medesimi soggetti titolari del diritto di affissione ed a richiesta degli stessi, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del
personale dipendente. Detta previsione è stata oggetto di osservazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali in quanto la consegna di elenchi di indirizzi mail, ancorché istituzionali, configura una comunicazione di dati personali. In proposito è stato evidenziato che la comunicazione di dati personali è ammessa per l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro solo quando prevista da una norma di legge. A seguito di apposite interlocuzioni con la scrivente Agenzia, durante le quali è stata data evidenza delle sottese ragioni di tutela del diritto delle organizzazioni sindacali ad effettuare proselitismo attraverso una modalità aggiuntiva di esercizio del diritto di affissione, il Garante ha rappresentato la necessità di introdurre dei correttivi finalizzati alla armonizzazione della clausola in questione con la disciplina della protezione dei dati. Nell’intento di pervenire ad una soluzione che contemperasse i diversi interessi coinvolti nell’ambito del vigente quadro ordinamentale, l’A.Ra.N. ha aperto un confronto con le confederazioni aventi titolo. A seguito di diversi incontri, tuttavia, nella riunione del 28 maggio2024 le parti hanno dovuto prendere atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione concordata. Premesso quanto sopra, si informano le amministrazioni in indirizzo che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, preso atto del suddetto mancato accordo, con l’allegata nota del29 ottobre 2024 n. 126839, nel rammentare le criticità già formulate sulla norma contrattuale,
ha precisato che “spetta comunque al titolare del trattamento assicurare il rispetto dellaARAN. REGISTRO UFFICIALE.0008736.20-11-2024 11.01.U. disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento) il quale esige che sia preliminarmente valutata la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, anche considerando la possibilità che lo specifico interesse delle organizzazioni sindacali all’esercizio del diritto di affissione nel contesto organizzativo dell’amministrazione, datore di lavoro, possa essere parimenti conseguito senza dar luogo a comunicazioni di dati personali”.
Distinti saluti.
Il Presidente
Cons. Antonio Naddeo

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